Andrea danti

geometra – firenze

Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate geometri, ingegneri e architetti. Ecco come si svolgeranno i controlli anti-evasione!

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto ben 97 metodologie per il controllo contabile e documentale delle attività professionali, commerciali e servizi. Lo scopo è quello di “verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi”.
Quindi nel mirino dell’Agenzia delle Entrate ci sono soprattutto i professionisti, come ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, avvocati, notai, odontoiatri, veterinari etc.

Le metodologie, finalizzate alla ricostruzione dell’effettiva dimensione dell’attività e del reale volume d’affari, sono una sorta di vademecum per la ricerca di tutte le informazioni e i dati utili per smascherare l’evasione.
Viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d’affari e vengono individuati gli accertamenti da effettuare, guidando il verificatore nella preparazione del controllo e nell’esecuzione dell’accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione e addirittura gli orari in cui effettuare gli accessi.

In allegato a questo articolo proponiamo il documento con la procedura per il controllo degli studi professionali di geometri, architetti e ingegneri, che contiene in maniera molto dettaglia le modalità su come devono svolgersi i controlli, i dati, le notizie e i documenti da richiedere e, addirittura, l’orario in cui effettuare i controlli, ossia le ore pomeridiane, quando è più probabile la presenza del professionista nello studio, per sfruttare in pieno l’effetto “sorpresa” (le ore antimeridiane vengono utilizzate dal professionista per il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici, ovvero per attività esterne di cantiere).
Fonte: Biblus-net by Acca

 

5° Conto Energia e soglia di spesa: cosa accadrà per le richieste di incentivi?

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in relazione a richieste di chiarimento pervenutegli, ha precisato che il D.M. 5 luglio 2012, 5° Conto Energia, cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, articolo 1 del Decreto.

Come già indicato nelle Regole Applicative, manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione relative:

  • agli impianti non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che entrano in esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;
  • agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.

Tutte le richieste di incentivo inviate al GSE oltre il predetto termine o quelle trasmesse attraverso canali di comunicazione diversi dal portale informatico predisposto allo scopo (https://applicazioni.gse.it), saranno ritenute improcedibili ai fini dell’ammissione agli incentivi.
Inoltre, il GSE ha già provveduto ad aggiornare le FAQ relative al V Conto Energia.
Fonte: Biblus-net by Acca

Ok al DURC per le società di capitali anche se uno dei soci è irregolare

Le società di capitali possono ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) anche se i soci hanno a loro carico delle irregolarità contributive.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Secondo il Ministero le verifiche contributive sui singoli soci di una società di capitali non devono essere effettuate, perché le società di capitali si configurano come persone giuridiche con autonomia patrimoniale, da cui deriva la completa separazione tra capitale sociale e patrimonio personale dei soci.

Dunque le società di capitali non possono rispondere delle irregolarità commesse da un singolo socio, dato che le stesse società rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Per il rilascio del DURC, i controlli sulla regolarità contributiva vanno quindi effettuati solo sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Inoltre, il Ministero ha pubblicato anche le risposte ad un interpello sulla nozione di “consolidati sistemi di bilateralità” e sulla “sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.”
Fonte: Biblus-net by Acca