geometra – firenze

Andrea Danti

Andrea Danti Geometra libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri di Firenze dal 1993. Abilitato alla sicurezza nei cantieri edili ed al ruolo di Rspp in Azienda. Certificatore energetico con corso eseguito presso il Collegio dei Geometri di Firenze. Iscritto nell’Albo dei Consulenti d’ufficio CTU del Tribunale di Firenze. Esperto in pratiche catastali, progettazione, direzione lavori, certificazione energetica, compravendite immobiliari, sicurezza cantieri edili ed in Azienda, tabelle millesimali, computi e capitolati appalto lavori, successioni, Project Management, Asset Management, etc. Autorizzato alla richiesta online di visure catastali , visure ipotecarie e visure camerali.

Scadenza autocertificazione valutazione dei rischi: 31 maggio 2013

Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini con la nota del 31 gennaio 2013.

A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.

PDF

Nota Ministero Lavoro

La realizzazione autorizzata di un gazebo diventa abusiva se si perdono i requisiti di precarietà

Un gazebo, realizzato con regolare autorizzazione comunale, risulta abusivo se si trasforma nel tempo diventando una costruzione vera e propria.

Così si è espresso il Consiglio di Stato in merito alla costruzione di un gazebo a servizio di un ristorante, realizzato con tutte le autorizzazioni comunali necessarie, ma che nel tempo si è trasformato per l’installazione di alcuni impianti (elettrico, sonoro e di climatizzazione).

In seguito ad un controllo, viene data ordinanza di demolizione, a cui fa seguito il ricorso del proprietario.
Il ricorso è respinto con Sentenza n. 6382 del 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato, per la perdita delle sue caratteristiche di precarietà.
Fonte: Biblus-net by Acca

Gli ascensori non devono rispettare le distanze minime tra costruzioni

ascensore

Il Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 6253 del 5 dicembre 2012, che la realizzazione di un ascensore esterno non rientra nel concetto di “costruzione” (di cui all’art. 873 del Codice Civile) e quindi ad esso non sono applicabili le disposizioni in tema di distanze tra gli immobili.

In particolare, l’impianto di ascensore, al pari di quelli serventi le condotte idriche e termiche, rientra tra i cosiddetti volumi tecnici o impianti strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile, per i quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni.
Fonte: Biblus-net by Acca