geometra – firenze

Condominio

Tabelle Millesimali

Le tabelle millesimali rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità ed il valore dell’intero edificio, fatto uguale a 1000 (da qui il nome).

Gli articoli 1118 e 1123 del codice civile, disciplinano la misura, rispettivamente, del diritto e dell’onere di contribuzione di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano (unità immobiliare). Le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 68) prevedono che esso debba contenere il valore di ciascun piano o porzione di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in apposita tabella allegata al regolamento.

La tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella sintetica, nella quale sono riportati i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari; i valori rilevano sia per quanto riguarda il voto in assemblea, sia per quanto riguarda il contributo alle spese.

Fonte: Wikipedia

Cassazione sent. 17035/2012 – sopraelevazione in condominio e termini di impugnazione

sopraelevazione

Premesso che il proprietario esclusivo del lastrico solare ha sempre il diritto a sopraelevare e che, allo stesso tempo, gli altri condomini, in quanto comproprietari, hanno il diritto di non vedere danneggiate le caratteristiche architettoniche dell’immobile, diversi sono i termini d’azione in caso l’intervento pregiudichi le condizioni statiche dell’edificio oppure se la sopraelevazione avvenga solo a scapito del decoro architettonico.
Secondo la Cassazione, che con la sentenza 17035/2012 si è pronunciata su una sopraelevazione realizzata sul lastrico solare di un condominio, nel primo caso – intervento che pregiudichi le condizioni statiche dell’edificio – i condomini possono opporsi in qualunque momento, senza termini prescrizionali; nel secondo caso – azione per non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale- il diritto dei condomini è limitato dal tempo entro cui deve essere intrapresa l’azione, ovvero il termine di prescrizione ventennale, decorso il quale, il proprietario che realizza la sopraelevazione acquisisce il diritto a mantenerla e non è obbligato al ripristino delle condizioni preesistenti.

Fonte: Centro Studi Geo Network