geometra – firenze

Normativa

Prorogato l’obbligo di redazione del DVR per le piccole imprese

dvr-procedure-standardizzate

Al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, l’art. 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) pone l’obbligo in capo al datore di lavoro la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Con l’approvazione della Legge di Stabilità n. 228/2012 sono stati prorogati i termini per le disposizioni previste dal TUSL, offrendo ancora qualche mese di tempo ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Pertanto, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori avranno tempo fino al 30 giugno 2013 31 maggio 2013 per elaborare il proprio DVR.

Conto Energia Termico: arrivano incentivi fino al 40% su solare termico, caldaie e infissi!

Il 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il Decreto 28 dicembre 2012 contenente le modalità per “l’incentivazione di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.

In particolare, sono disponibili 900 milioni di euro di incentivi che saranno erogati ad enti pubblici, aziende, condomini e privati che realizzeranno interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica su edifici esistenti, come ad esempio:

  • isolamento termico pareti
  • sostituzione finestre
  • installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento
  • installazione caldaie a condensazione
  • installazione di pannelli solari termici
  • installazione di pompe di calore
  • installazione caldaie a biomassa

L’incentivo è erogato in 2 o 5 anni, in funzione della tipologia di intervento.
Fonte: Biblus-net by Acca

Cassazione sent. 17035/2012 – sopraelevazione in condominio e termini di impugnazione

sopraelevazione

Premesso che il proprietario esclusivo del lastrico solare ha sempre il diritto a sopraelevare e che, allo stesso tempo, gli altri condomini, in quanto comproprietari, hanno il diritto di non vedere danneggiate le caratteristiche architettoniche dell’immobile, diversi sono i termini d’azione in caso l’intervento pregiudichi le condizioni statiche dell’edificio oppure se la sopraelevazione avvenga solo a scapito del decoro architettonico.
Secondo la Cassazione, che con la sentenza 17035/2012 si è pronunciata su una sopraelevazione realizzata sul lastrico solare di un condominio, nel primo caso – intervento che pregiudichi le condizioni statiche dell’edificio – i condomini possono opporsi in qualunque momento, senza termini prescrizionali; nel secondo caso – azione per non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale- il diritto dei condomini è limitato dal tempo entro cui deve essere intrapresa l’azione, ovvero il termine di prescrizione ventennale, decorso il quale, il proprietario che realizza la sopraelevazione acquisisce il diritto a mantenerla e non è obbligato al ripristino delle condizioni preesistenti.

Fonte: Centro Studi Geo Network