geometra – firenze

Termotecnica

Le nuove regole e i requisiti per redigere la Certificazione Energetica

Il Consiglio dei Ministri sta per discutere lo schema di D.P.R. di attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/2005 che recepisce la Direttiva 2002/91/CE.

Lo schema di DPR contiene i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici.
In particolare, prevede che possono essere riconosciuti come soggetti certificatori:

  • i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
  • le società di servizi energetici (ESCO).

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
L’allegato al Regolamento definisce i contenuti minimi del corso di formazione.

Infine, viene ricordato che l’attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
Fonte: Biblus-net by Acca

Analisi termografica, un potente strumento di diagnosi

La termografia è una tecnica di analisi non distruttiva basata sull’acquisizione di immagini nell’infrarosso.

Sempre più diffusa in ambito edile, permette di eseguire:

  • diagnosi energetica degli edifici
  • verifica dello stato di conservazione degli immobili
  • ricerca di guasti impiantistici

In particolare, attraverso le indagini termografiche si è in grado di determinare la temperatura di una superficie attraverso la misura della radiazione infrarossa emanata, con una sensibilità che può arrivare sino a pochi centesimi di grado.
Pertanto, la termografia risulta utile anche per diagnosticare problematiche tipo:

  • dispersioni termiche e individuazione dei ponti termici
  • infiltrazioni d’acqua
  • perdite o infiltrazioni di aria
  • umidità di risalita
  • perdite negli impianti tradizionali e riscaldamento a pavimento
  • imperfezioni nel cappotto termico o nell’isolamento

Legambiente, con l’utilizzo della termografia, ha svolto uno studio finalizzato a verificare le condizioni energetiche di 200 edifici in 21 città italiane.

Il documento, con le sue numerose illustrazioni, dimostra:

  • come leggere una “termofoto”;
  • i vantaggi e le caratteristiche degli edifici in classe “A”;
  • i vantaggi dell’isolamento a cappotto.

Fonte: Biblus-net by Acca

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Manuale Lega Ambiente

 

 

Temi dell’attività Parlamentare: Certificazione energetica degli edifici

Certificazione energetica degli edifici
informazioni aggiornate a mercoledì, 6 febbraio 2013

Le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), volta a favorire e ad incentivare, tra l’altro, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

La legge al Titolo II recava, infatti, un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici concernente, tra l’altro, proprio la certificazione energetica degli edifici.
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