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Decreto 26 giugno 2015 – Requisiti Minimi

Il Decreto Requisiti Minimi

(Decreto 26 giugno 2015)

Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Classificazione edifici

Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nelle categorie di cui all’articolo 3 del dpr 412/93:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
    • E.6 (2) palestre e assimilabili
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Tipologie di intervento

Sono previste le tipologie d’intervento di seguito riportate:

  • nuova costruzione
  • demolizione e ricostruzione
  • ampliamento e sopraelevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Possiamo distinguere:

  • ristrutturazioni importanti di primo livello
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

Interventi di riqualificazione energetica

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.

Quadro di sintesi sui requisiti minimi

Di seguito la tabella con il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DESCRIZIONE LIVELLO DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI/VERIFICHE DI LEGGE

Edifici nuovi Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti Rispetto di:

  • tutti i requisiti pertinenti: capitoli 2 e 3 del decreto
Ampliamenti di edifici esistenti
  • Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente
  • Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati se collegati a impianto tecnico esistente.
  • Cambio di destinazione d’uso (recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.
Per la parte ampliata e per il volume recuperato, rispetto di:

  • tutti i requisiti pertinenti del capitolo 2
  • prescrizioni paragrafo 3.2 capoversi 4 e 7
  • requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, paragrafo 3.3 lettera b) punto i
  • requisiti relativi al parametro Asol,est/Asup,utile, paragrafo 3.3 lettera b) punto ii
  • Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici
  • Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati se dotati di nuovi impianti tecnici
  • Cambio di destinazione d’uso (recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici
Per la parte ampliata e per il volume recuperato:

  • rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (al pari di un nuovo edificio)
Ristrutturazione importante di primo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio Per i servizi coinvolti (impianti):

  • rispetto di tutti i requisiti previsti dai capitoli 2 e 3
Ristrutturazione importante di secondo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:

  • requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica
  • requisiti minimi per l’impianto oggetto di intervento, se applicabile
  • requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione di cui all’Appendice A, determinato per l’intera parete comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti
Riqualificazione energetica Intervento che interessi:

  • coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi, in esse integrate
  • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi, in esse integrate
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:

  • valori di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B per le parti dell’involucro dell’edificio interessate dall’intervento

 

TAVOLA SINOTTICA Nazionale verifiche di legge – rev 1.4-15-07-2016 by Acca Software

 

Fonte: Biblus-net by Acca

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    Trasmissione alla Regione di copia dell’attestato di prestazione energetica

    Il paragrafo 7 delle Linee Guida Nazionali 2015 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e nei quindici giorni successivi il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
    Quindi, in attesa di ulteriori disposizioni, copia del certificato firmato deve essere inviato a Regione Toscana come file:

    • tramite il portale Apaci-Regione Toscana (modalità preferibile: fornisce al certificatore la protocollazione dell’APE, vedi sotto), collegandosi al sito http://www.regione.toscana.it/apaci; per l’invio del documento a Regione Toscana, si deve selezionare come Ente destinatario – Regione Toscana Giunta. Per maggiori dettagli consultare l’allegato
    • o inviato, tramite una casella PEC, all’indirizzo di posta certificata della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it
    Il mittente per sapere se la comunicazione è stata correttamente inviata e ricevuta, dovrà:

    • in caso di utilizzo del sistema Apaci: verificare su Apaci che la comunicazione sia nello stato “Ricevuta”;
    • in caso di utilizzo di PEC: essere in possesso della ricevuta di avvenuta consegna sulla propria casella PEC.

    Apaci inoltre comunica al mittente anche il numero di protocollo che viene assegnato al documento inviato a Regione Toscana.

    Il certificato, oltre all’identificazione chiara dell’immobile interessato e dei relativi dati, dovrà:

    a) essere contenuto esclusivamente all’interno di un solo file, ad esempio pdf

    b) il file nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
    Data di invio del certificato (anno, mese, giorno) – Codice fiscale del certificatore – Numero progressivo del certificato (sarà lo 001 se è il primo attestato che il certificatore redige in Toscana nell’anno in corso). La stringa sarà quindi così composta:
    AAAA_MM_GG-CODICE FISCALE-NUMERO PROGRESSIVO dell’anno in corso

    c) il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del o dei professionisti che lo hanno emesso
    Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili la firma e il timbro professionale dei professionisti (ad es. un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf) + la scannerizzazione completa della carta identità degli stessi professionisti.